Usura bancaria – La commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini dell’usura (Cass. n.7352 del 07.03.2022)

Studio Legale S.P.A. - Usura Bancaria
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.

Cassazione Civile Sentenza n.7352.2022

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